E’ tutto merito della giurisprudenza e della dottrina se, a dispetto della perseverante ed insidiosa confusione che va nella prassi ad ingenerarsi tra fideiussione bancaria ed altre analoghe fattispecie giuridiche, oggi è possibile una mettere luce e dissipare ogni ragionevole dubbio circa l’applicazione dell’una o dell’altra disciplina giuridica in un caso piuttosto che in un altro.
Partiamo da un assunto: le analogie tra i due istituti esistono e come. Sempre di garanzia di adempimento di una prestazione si tratta, sia nel caso della fideiussione bancaria che nel caso del contratto autonomo di garanzia, è innegabile.
Ma cerchiamo di comprendere le sfaccettature che distinguono le due fattispecie.
1. Accessorietà/ non accessorietà
Ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, e che lo distingue, per quello che vedremo, dalla fideiussione bancaria, è l’assoluta mancanza della caratteristica dell’accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione bancaria, in cui si verifica esattamente il contrario: il rapporto è ineluttabilmente accessorio rispetto all’obbligazione principale.
Mentre il fideiussore è debitore negli stessi termini in cui lo è il debitore principale -obbligandosi per l’effetto direttamente ad adempiere- il garante si obbliga a tenere invece indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione essa avvenga.
Tale conseguenza non appartiene invece alla fideiussione bancaria, la quale è piuttosto caratterizzata dalla accessorietà della prestazione.
2. Omogeneità/ disomogeneità delle prestazioni
Una delle principali caratteristiche che connotano il contratto autonomo di garanzia differenziandolo dalla fattispecie della fideiussione bancaria è la non coincidenza tra la prestazione relativa al rapporto obbligatorio e l’obbligazione assunta col contratto di fideiussione.
E’ per tale ragione che può parlarsi, a buon diritto, di disomogeneità delle prestazioni, cosa che assolutamente non ha luogo nell’alveo della fideiussione bancaria, in cui la prestazione relativa al rapporto obbligatorio principale coincide inderogabilmente con l’obbligazione assunta col contratto di fideiussione.
3. Funzione indennitaria/ funzione satisfattoria
Un’altra importante differenza tra la fideiussione bancaria ed il contratto autonomo di garanzia sta nella funzione, che, nel primo caso è satisfattoria, nel secondo caso è indennitaria, mirata cioè a garantire il creditore contro qualsiasi tipo il rischio di inadempimento da parte del debitore principale.
La garanzia è assolta attraverso il pagamento di una somma di denaro pensata per sostituire la mancata o inesatta prestazione da parte del debitore. La conseguenza è facile da immaginare: il garante risponde, nel caso del contratto autonomo di garanzia, del debito in proprio.
4. Inserimento clausola di pagamento a prima richiesta
Esistono dei casi poi in cui le due fattispecie giuridiche menzionate appaiono in tutto e per tutto analoghe. Cosa fare in questi casi per verificare di essere in presenza di una fideiussione bancaria piuttosto che di un contratto autonomo di garanzia?
Un dato resta fermo: se in un contratto di fideiussione è presente una clausola di pagamento che nella prassi si definisce “a prima richiesta e senza eccezioni” ciò vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia a tale conclusione potendosi addivenire potendosi sindacare la natura della clausola quale smaccatamente incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione bancaria.
Ne consegue che l’inserimento nel contratto di fideiussione di una precisa clausola che preveda il pagamento a prima richiesta senza la contestuale possibilità da parte del garante di opporre eccezioni è di per sé sufficiente a qualificare il conseguente rapporto giuridico quale contratto autonomo di garanzia, piuttosto che di fideiussione bancaria.